PPWR 2025/40: il nuovo Regolamento sugli imballaggi non riguarda solo chi li produce

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PPWR 2025/40: il nuovo Regolamento sugli imballaggi non riguarda solo chi li produce

Dal 12 agosto 2026 trova applicazione generale il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, meglio conosciuto come PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation.

Molti requisiti tecnici, metodologie e obiettivi entreranno in vigore secondo scadenze successive, ma per le imprese è già necessario comprendere un cambiamento fondamentale:

il PPWR non disciplina soltanto il momento in cui l’imballaggio diventa un rifiuto.

Il nuovo Regolamento europeo interviene sull’intero ciclo di vita del packaging:

  • progettazione;
  • composizione e materiali utilizzati;
  • riciclabilità;
  • contenuto di materiale riciclato;
  • riduzione del peso e del volume;
  • riutilizzo e ricarica;
  • etichettatura;
  • documentazione tecnica;
  • tracciabilità;
  • responsabilità degli operatori economici;
  • responsabilità estesa del produttore.

L’obiettivo europeo è prevenire gli imballaggi non necessari, favorire il riutilizzo e il riciclo e armonizzare le regole applicabili nel mercato dell’Unione. (EUR-Lex)

Il PPWR non riguarda soltanto i produttori di imballaggi

Uno degli errori più frequenti è ritenere che il Regolamento interessi esclusivamente le cartotecniche, i produttori di contenitori, i fabbricanti di bottiglie o le aziende specializzate nel packaging.

Non è così.

Il PPWR può coinvolgere anche le imprese che:

  • acquistano e utilizzano imballaggi nei propri processi;
  • confezionano o fanno confezionare prodotti;
  • importano prodotti già imballati;
  • distribuiscono prodotti confezionati;
  • vendono prodotti con il proprio marchio;
  • commissionano imballaggi personalizzati;
  • modificano confezioni acquistate da terzi;
  • utilizzano imballaggi per il trasporto o l’erogazione di servizi;
  • vendono prodotti a distanza in altri Stati membri.

La domanda da porsi, quindi, non è semplicemente:

“La nostra azienda utilizza degli imballaggi?”

La domanda corretta è:

“Quale ruolo assume la nostra azienda rispetto a ciascun flusso di imballaggio?”

La stessa organizzazione può infatti essere un semplice utilizzatore per alcune confezioni, un distributore per altre, un importatore per determinati prodotti e, in ulteriori circostanze, un fabbricante o un produttore ai fini della responsabilità estesa.

Da questa qualificazione derivano obblighi differenti in materia di conformità, documentazione, registrazione, tracciabilità e responsabilità economica.

Fabbricante e produttore EPR non sono la stessa cosa

Il PPWR utilizza definizioni che non devono essere confuse.

Il fabbricante è il soggetto responsabile della conformità dell’imballaggio ai requisiti di sostenibilità e di etichettatura previsti dal Regolamento.

Il produttore ai fini della responsabilità estesa, invece, è il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi EPR nello Stato membro nel quale l’imballaggio viene messo a disposizione per la prima volta e nel quale presumibilmente diventerà un rifiuto.

Il fabbricante deve quindi occuparsi della conformità tecnica del packaging.

Il produttore EPR deve invece sostenere e gestire gli obblighi relativi alla raccolta e al trattamento dei rifiuti di imballaggio, compresi la registrazione, la comunicazione dei dati e il pagamento dei contributi previsti.

I due ruoli possono coincidere, ma non necessariamente.

La Commissione europea ha chiarito che, in linea generale, esiste un unico fabbricante responsabile della conformità dell’imballaggio nell’Unione, mentre il soggetto qualificato come produttore EPR deve essere individuato rispetto al singolo Stato membro nel quale l’imballaggio viene immesso per la prima volta. (Environment)

Acquistare un imballaggio standard non trasferisce automaticamente tutte le responsabilità

Molte imprese acquistano scatole, film, buste, pallet, contenitori o altri imballaggi standard da fornitori specializzati.

In questi casi, il soggetto che fabbrica e commercializza l’imballaggio rimane normalmente responsabile della valutazione della conformità, della documentazione tecnica e della dichiarazione UE di conformità prevista dal PPWR.

L’impresa utilizzatrice dovrà comunque verificare quali informazioni ricevere dal fornitore, come conservarle e quali obblighi assumere nel momento in cui utilizza l’imballaggio per mettere a disposizione un prodotto confezionato.

Il quadro cambia quando l’organizzazione:

  • modifica sostanzialmente l’imballaggio;
  • definisce le specifiche di progettazione;
  • fa realizzare una confezione personalizzata;
  • applica il proprio nome o marchio;
  • commercializza l’imballaggio o il prodotto confezionato come proprio;
  • importa direttamente l’imballaggio o il prodotto confezionato.

Il fatto che la produzione materiale venga affidata a un soggetto esterno non esclude quindi l’assunzione del ruolo di fabbricante.

Packaging personalizzato: il marchio può determinare la responsabilità

Quando un imballaggio viene progettato o realizzato sotto il nome o il marchio di un’impresa, la responsabilità della conformità può ricadere sul titolare del marchio, anche quando la produzione materiale è stata affidata a un fornitore.

In assenza di un marchio chiaramente identificabile, assumono particolare importanza altri elementi, come il soggetto che ha commissionato l’imballaggio e quello che ne ha definito le specifiche progettuali.

Esiste una specifica eccezione per le microimprese: quando il soggetto titolare del marchio è una microimpresa e il fornitore dell’imballaggio è stabilito nello stesso Stato membro, il ruolo di fabbricante può rimanere in capo al fornitore.

Si tratta di una distinzione che deve essere valutata caso per caso.

Non è quindi sufficiente conservare una generica scheda tecnica commerciale.

Occorre verificare:

  • chi sia effettivamente il fabbricante ai sensi del PPWR;
  • quali requisiti siano applicabili;
  • chi abbia eseguito la valutazione della conformità;
  • chi abbia predisposto la documentazione tecnica;
  • sotto la responsabilità di quale soggetto sia stata emessa la dichiarazione UE di conformità;
  • se le informazioni siano aggiornate rispetto alle caratteristiche reali dell’imballaggio.

Il fabbricante è il soggetto che assume la responsabilità giuridica della conformità, anche quando analisi, prove o attività documentali vengono materialmente eseguite da laboratori, consulenti o altri soggetti incaricati. (Environment)

Acquisti dall’Unione europea e importazioni extra-UE

Anche la provenienza del prodotto o dell’imballaggio assume un rilievo determinante.

Un’impresa italiana che acquista prodotti già imballati da un altro Stato membro e li mette a disposizione per la prima volta sul mercato italiano può diventare il produttore responsabile degli obblighi EPR in Italia.

Non basta quindi verificare che il fornitore abbia già assolto eventuali obblighi nel proprio Paese.

La responsabilità estesa deve essere valutata nello Stato nel quale il packaging viene immesso sul mercato e nel quale è destinato a diventare rifiuto.

Quando il prodotto o l’imballaggio proviene da un Paese extra-UE, il quadro è ancora più articolato.

L’impresa stabilita nell’Unione che immette sul mercato un packaging proveniente da un Paese terzo assume il ruolo di importatore.

Prima della commercializzazione deve verificare, tra gli altri aspetti, che:

  • sia stato individuato correttamente il fabbricante;
  • sia stata eseguita la valutazione della conformità;
  • esista la documentazione tecnica richiesta;
  • sia disponibile la dichiarazione UE di conformità;
  • l’imballaggio sia identificabile;
  • siano presenti le informazioni richieste sul fabbricante e sull’importatore;
  • il packaging rispetti i requisiti applicabili.

L’importatore non può quindi limitarsi ad acquisire una generica attestazione del fornitore extraeuropeo.

Deve disporre di elementi adeguati per verificare che il prodotto possa essere legittimamente immesso sul mercato dell’Unione.

La documentazione tecnica deve rappresentare il packaging reale

Il PPWR introduce un sistema di conformità più vicino alla logica già applicata ad altre categorie di prodotti europei.

La documentazione tecnica dovrà consentire di ricostruire le caratteristiche dell’imballaggio e le valutazioni effettuate.

Potrà comprendere, in funzione dei requisiti applicabili:

  • descrizione dell’imballaggio e della sua destinazione d’uso;
  • materiali e componenti utilizzati;
  • disegni e specifiche progettuali;
  • norme e specifiche tecniche applicate;
  • metodologie di valutazione;
  • risultati delle prove;
  • informazioni sulla riciclabilità;
  • dati relativi al contenuto riciclato;
  • valutazioni sul peso e sul volume;
  • elementi relativi al riutilizzo;
  • dichiarazione UE di conformità.

Il fabbricante deve mantenere aggiornata la documentazione e conservarla, in linea generale, per cinque anni dalla data di immissione sul mercato dell’imballaggio e per dieci anni nel caso degli imballaggi riutilizzabili. (EUR-Lex)

Tracciabilità degli imballaggi: non significa serializzare tutto

Uno dei principali temi applicativi riguarda la tracciabilità.

Il PPWR richiede agli operatori economici di essere in grado di identificare i soggetti che hanno fornito loro gli imballaggi e quelli ai quali gli imballaggi sono stati successivamente forniti.

Questo non equivale automaticamente a introdurre un numero di serie univoco su ogni scatola, flacone, busta o contenitore.

In molte organizzazioni, le informazioni necessarie sono già disponibili attraverso:

  • ordini di acquisto;
  • anagrafiche dei fornitori;
  • codici articolo;
  • distinte base;
  • contratti e specifiche tecniche;
  • documenti di trasporto;
  • fatture;
  • registrazioni di magazzino;
  • lotti di produzione;
  • sistemi gestionali;
  • registrazioni relative ai clienti.

L’obiettivo non è raccogliere il maggior numero possibile di dati.

L’obiettivo è disporre di informazioni:

attendibili, coerenti, aggiornate e facilmente reperibili.

Prima di acquistare nuovi software o introdurre registri paralleli, sarebbe quindi opportuno verificare quali informazioni siano già presenti nei sistemi aziendali e se sia possibile collegarle in maniera efficace.

Riutilizzare un imballaggio non significa automaticamente gestire un sistema di riutilizzo

Anche il tema del riutilizzo richiede attenzione.

Il reimpiego di una scatola, di un contenitore o di un pallet ancora integro rappresenta certamente una misura positiva di prevenzione dei rifiuti.

Il semplice utilizzo ripetuto di un imballaggio non equivale però automaticamente a un sistema formale di riutilizzo conforme al PPWR.

Un sistema strutturato deve consentire che l’imballaggio venga utilizzato più volte secondo modalità organizzate e controllabili.

Può quindi richiedere:

  • regole per la restituzione;
  • identificazione dei partecipanti al sistema;
  • controllo dell’integrità;
  • pulizia o ricondizionamento;
  • registrazione delle rotazioni;
  • gestione logistica;
  • definizione della responsabilità sull’imballaggio;
  • eliminazione degli elementi non più idonei;
  • disponibilità di infrastrutture adeguate alla raccolta e alla rimessa in circolazione.

Non è quindi sufficiente dichiarare che un contenitore è “riutilizzabile”.

Occorre verificare sia le caratteristiche tecniche dell’imballaggio sia l’esistenza delle condizioni organizzative necessarie per il suo effettivo riutilizzo.

Il primo adempimento dovrebbe essere la mappatura dei flussi

Prima di introdurre procedure, registri o nuovi sistemi informativi, ogni organizzazione dovrebbe effettuare una mappatura completa dei propri flussi di imballaggio.

Per ciascuna tipologia sarebbe necessario comprendere:

  1. quale funzione svolge l’imballaggio;
  2. se si tratta di imballaggio di vendita, multiplo, di trasporto o di servizio;
  3. chi lo produce materialmente;
  4. chi ne definisce le specifiche;
  5. da quale Paese proviene;
  6. chi lo immette per la prima volta sul mercato italiano;
  7. se riporta il nome o il marchio dell’impresa;
  8. se viene modificato o assemblato;
  9. se viene utilizzato una sola volta oppure riutilizzato;
  10. chi possiede la documentazione tecnica;
  11. chi emette la dichiarazione di conformità;
  12. chi assume gli obblighi di responsabilità estesa;
  13. quali informazioni sono disponibili nei sistemi aziendali;
  14. quali evidenze devono essere richieste ai fornitori.

Solo dopo questa analisi è possibile definire controlli, responsabilità e registrazioni proporzionati alla reale attività aziendale.

Non conformità: il rischio non è soltanto una sanzione

Il PPWR demanda agli Stati membri la definizione delle sanzioni applicabili alle violazioni del Regolamento. Le relative disposizioni nazionali dovranno essere definite entro il 12 febbraio 2027. (EUR-Lex)

Il rischio per le imprese non è però esclusivamente economico.

Un imballaggio non conforme può determinare:

  • richieste di adeguamento;
  • misure correttive;
  • limitazioni alla commercializzazione;
  • sospensione dell’immissione sul mercato;
  • ritiro;
  • richiamo;
  • blocchi in fase di importazione;
  • contestazioni da parte di clienti e autorità.

A ciò si aggiunge il rischio commerciale.

Clienti, gruppi multinazionali, distributori e partner potranno richiedere evidenze relative a:

  • riciclabilità del packaging;
  • contenuto riciclato;
  • minimizzazione del peso e del volume;
  • dichiarazioni di conformità;
  • tracciabilità dei fornitori;
  • ruolo assunto nella catena di fornitura;
  • iscrizione ai sistemi EPR;
  • contributi ambientali;
  • organizzazione dei sistemi di riutilizzo.

La conformità degli imballaggi diventerà quindi anche un requisito di qualificazione e mantenimento dei fornitori.

Il vero cambiamento introdotto dal PPWR

Il PPWR modificherà il modo in cui le imprese progettano, acquistano, importano, utilizzano e commercializzano gli imballaggi.

La principale novità non consiste soltanto nell’introduzione di nuovi requisiti tecnici, nuove etichette o ulteriori dichiarazioni.

Il cambiamento più rilevante riguarda l’attribuzione delle responsabilità lungo la catena di fornitura.

Le imprese più preparate non saranno necessariamente quelle che produrranno il maggior numero di procedure.

Saranno quelle capaci di:

  • conoscere i propri flussi;
  • classificare correttamente gli imballaggi;
  • individuare il ruolo assunto in ogni operazione;
  • selezionare e controllare i fornitori;
  • verificare la documentazione;
  • integrare le informazioni nei sistemi esistenti;
  • attribuire responsabilità interne chiare;
  • mantenere evidenze attendibili.

La conformità al PPWR non dipenderà dalla quantità di documenti archiviati.

Dipenderà dalla capacità dell’organizzazione di governare in modo strutturato l’intero ciclo degli imballaggi.

Il primo passo, quindi, non è aprire un nuovo registro.

È sapere esattamente quali imballaggi attraversano l’azienda e chi ne risponde.

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